IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303,  concernente
l'ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendente delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78  convertito  con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti
anticrisi, nonche' proroga dei termini e in  particolare  l'art.  19,
comma 5; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
riorganizzazione del centro di formazione  studi  (Formez),  a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
novembre 2010 e successive modificazioni, concernente, la  disciplina
dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio
dei ministri; 
  Visto l'art. 9 del regolamento (UE)  n.  1304/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17  dicembre  2013,  relativo  al  Fondo
sociale europeo, che abroga il  regolamento  (CE)  n.  1801/2006  del
Consiglio; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  e  successive
modificazioni  recante   attuazione   delle   direttive   2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   del   contratti   di
concessione, sugli appalti dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente
in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e
forniture; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  recante  il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2018  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 e,  in  particolare  l'art.  1,
comma  205,  della  predetta  legge,  n.  205  del   2017,   relativo
all'istituzione,   nello   stato   di   previsione   del    Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  del
Fondo per l'innovazione sociale, al fine  di  favorire  e  potenziare
l'innovazione sociale secondo gli standard europei, con una dotazione
di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di  10  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2019 e 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 206, della predetta legge n. 205 del 2017, il
quale  stabilisce  che  il  Fondo  per   l'innovazione   sociale   e'
finalizzato alla  realizzazione  di  studi  di  fattibilita'  e  allo
sviluppo di capacita' delle pubbliche amministrazioni sulla base  dei
risultati conseguibili; 
  Visto l'art. 1, comma 207, della medesima legge n. 205 del 2017, il
quale prevede che le modalita'  di  funzionamento  e  di  accesso  al
citato Fondo, nonche' le relative aree di intervento, sono  stabilite
con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto  dai
commi 205, 206 e 207 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017; 
  Considerato che, ai predetti fini, e' stato  istituito,  presso  il
Centro  di  responsabilita'  1  «Segretariato»  del  bilancio   della
Presidenza del Consiglio dei ministri, l'apposito capitolo  di  spesa
243 «Fondo per l'innovazione sociale»  nel  quale,  per  il  corrente
esercizio finanziario, sono state versate  le  dotazioni  finanziarie
pari a € 5.000.000,00; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno
2018, con il quale al sottosegretario di Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  on.  dott.  Giancarlo  Giorgetti,  e'  stata
conferita la delegata per la firma di decreti, atti  e  provvedimenti
di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Finalita' del Fondo per l'innovazione sociale 
 
  1. Il Fondo per l'innovazione sociale,  istituito  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  e  trasferito
nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri  ai
sensi dell'art. 1, comma 205, della legge  di  bilancio  27  dicembre
2017, n. 205,  e'  diretto  a  favorire  e  potenziare  l'innovazione
sociale secondo gli standard europei attraverso la  realizzazione  di
studi di fattibilita' e lo  sviluppo  di  capacita'  delle  pubbliche
amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. 
  2. Il Fondo finanzia, nel triennio 2018-2020, gli interventi di cui
all'art. 5, ciascuno della durata massima di un anno, nell'ambito  di
un «Programma triennale per l'innovazione sociale» (di seguito  anche
«Programma») di carattere sperimentale. 
  3. L'obiettivo del «Programma triennale per l'innovazione  sociale»
e' il rafforzamento della capacita' delle  pubbliche  amministrazioni
per la realizzazione di interventi di  innovazione  sociale  volti  a
generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione  di
bisogni sociali,  con  il  coinvolgimento  di  soggetti  del  settore
privato. 
  4.  Al  «Programma  triennale  per  l'innovazione   sociale»   sono
destinate le seguenti risorse finanziarie:  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di  euro
per l'anno 2020. Le eventuali somme non impegnate nel  corso  di  una
annualita' possono essere utilizzate nelle annualita' successive  nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1,  lettera  b),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  20  novembre  2010
sull'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio
dei ministri. 
  5. Sulle risorse di cui al  comma  4  gravano  altresi'  gli  oneri
derivanti dall'affidamento delle attivita' di gestione del  Fondo  di
cui all'art. 9.