IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme sul procedimento amministrativo; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendente delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 recante provvedimenti anticrisi, nonche' proroga dei termini e in particolare l'art. 19, comma 5; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante riorganizzazione del centro di formazione studi (Formez), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010 e successive modificazioni, concernente, la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto l'art. 9 del regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo, che abroga il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione del contratti di concessione, sugli appalti dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare l'art. 1, comma 205, della predetta legge, n. 205 del 2017, relativo all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Fondo per l'innovazione sociale, al fine di favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020; Visto l'art. 1, comma 206, della predetta legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che il Fondo per l'innovazione sociale e' finalizzato alla realizzazione di studi di fattibilita' e allo sviluppo di capacita' delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili; Visto l'art. 1, comma 207, della medesima legge n. 205 del 2017, il quale prevede che le modalita' di funzionamento e di accesso al citato Fondo, nonche' le relative aree di intervento, sono stabilite con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dai commi 205, 206 e 207 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017; Considerato che, ai predetti fini, e' stato istituito, presso il Centro di responsabilita' 1 «Segretariato» del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'apposito capitolo di spesa 243 «Fondo per l'innovazione sociale» nel quale, per il corrente esercizio finanziario, sono state versate le dotazioni finanziarie pari a € 5.000.000,00; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, con il quale al sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Giancarlo Giorgetti, e' stata conferita la delegata per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Finalita' del Fondo per l'innovazione sociale 1. Il Fondo per l'innovazione sociale, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 1, comma 205, della legge di bilancio 27 dicembre 2017, n. 205, e' diretto a favorire e potenziare l'innovazione sociale secondo gli standard europei attraverso la realizzazione di studi di fattibilita' e lo sviluppo di capacita' delle pubbliche amministrazioni sulla base dei risultati conseguibili. 2. Il Fondo finanzia, nel triennio 2018-2020, gli interventi di cui all'art. 5, ciascuno della durata massima di un anno, nell'ambito di un «Programma triennale per l'innovazione sociale» (di seguito anche «Programma») di carattere sperimentale. 3. L'obiettivo del «Programma triennale per l'innovazione sociale» e' il rafforzamento della capacita' delle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di interventi di innovazione sociale volti a generare nuove soluzioni, modelli e approcci per la soddisfazione di bisogni sociali, con il coinvolgimento di soggetti del settore privato. 4. Al «Programma triennale per l'innovazione sociale» sono destinate le seguenti risorse finanziarie: 5 milioni di euro per l'anno 2018, 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le eventuali somme non impegnate nel corso di una annualita' possono essere utilizzate nelle annualita' successive nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2010 sull'autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri. 5. Sulle risorse di cui al comma 4 gravano altresi' gli oneri derivanti dall'affidamento delle attivita' di gestione del Fondo di cui all'art. 9.